Le attività della Centrale di Committenza, sono concentrate in un’unica struttura, rappresentata dall’Ufficio Comune per l’esercizio associato di funzioni, attività e servizi, con sede organizzativa presso il Comune di Fisciano, designato dalla Convenzione, Comune capofila.
Le responsabilità e la direzione dell’unità organizzativa che svolge le attività di Centrale Unica di Committenza, sono state affidate al ing. Giuseppe Vertullo.
Finalità
L’attività della Centrale Unica di Committenza è finalizzata a:
- gestire, per conto degli Enti aderenti, le procedure di gara di appalti pubblici in tutte le sue fasi, al fine di ottimizzare la complessa gestione delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi in conformità delle norme previgenti;
- garantire la razionalizzazione delle risorse necessarie per l’espletamento delle procedure in materia di appalti pubblici, mediante la standardizzazione, omogenizzazione, informatizzazione e gestione unitaria delle stesse, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- supportare gli Enti aderenti, nelle fasi antecedenti e successive la gara nella predisposizione di atti e capitolati;
- gestire, in presenza di interessi comuni da parte di più Enti, procedure di gara in forma aggregata ad adesione volontaria e gratuita;
- coordinare le attività di collaborazione con gli uffici degli Enti aderenti interessati dalle procedure;
- aggiornare gli Enti aderenti, attraverso circolari e note esplicative, sulla definizione ed interpretazione di aspetti normativi
Riferimenti normativi
I Comuni non capoluogo di provincia, possono a norma dell’art 37 del D.lgs 50/2016 procedere all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro direttamente e autonomamente, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
Per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, l’Ente deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38, che, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221.
In particolare, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché per l’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro, i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all’AUSA, possono procedere all’affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, detti Comuni devono procedere secondo una delle modalità individuate al comma 4 dell’art. 37. Le stazioni appaltanti non iscritte all’AUSA procedono all’acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo a una Centrale di Committenza ovvero mediante aggregazione con una stazione appaltante iscritta all’Anagrafe.
L'obiettivo del legislatore è quello di creare le condizioni affinchè le pubbliche amministrazioni possano operare nel mercato in modo più efficiente e professionale e al contempo razionalizzare e contenere la spesa pubblica.