Ai sensi dell’art. 37, comma 4 se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, laddove ricorra all’espletamento di una procedura ordinaria dovrà fare ricorso (a) a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; (b) ad unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; (c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.