E' più corretto ritenere che l’Unione di Comuni sia un ambito minimo, non obbligatorio, per ottemperare all’obbligo. Infatti la norma prevede che si possa ricorrere a questa formula soltanto se l’Unione sia già costituita al fine di evitare tentativi elusivi dell’applicazione della norma. Tuttavia per i Comuni non capoluogo è sempre possibile, anche in presenza di una Unione, aderire ad una o più modalità previste dall’art. 37, comma 4 mediante una forma associativa o consortile, ovvero ricorrendo ad una Centrale di Committenza o Soggetto aggregatore qualificato o ancora alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.