L’art. 216, comma 23, prevede che i progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell’articolo 153 ovvero dell’articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell’amministrazione ai sensi delle norme del d.lgs. 50/2016. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.
Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, i progetti preliminari abbiano ottenuto l’approvazione dell’Amministrazione, alle relative procedure continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06.
Le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità per cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, non sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dovranno essere nuovamente presentate secondo la procedura individuata dall’art. 183, comma 15, del Codice.
In forza della previsione contenuta nell’art. 179, comma 3, del d.lgs. 50/2016, le disposizioni della parte IV del Codice (Partenariato Pubblico Privato), ivi compreso l’art. 183, si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi. Considerata l’identità normativa del partenariato per i lavori e per i servizi, si ritiene che per i progetti già in corso alla data di entrata in vigore del Codice, in assenza di esplicita previsione normativa, non esistano ragioni che ostano all’applicazione uniforme della disciplina alle due fattispecie. Pertanto, per le iniziative di finanza di progetto per le quali è già stata indetta la gara ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 163/2006 si continua ad applicare la previgente normativa; per le procedure per cui è stato individuato il promotore, ma non è ancora stata esperita la gara, si applica il d.lgs. 50/2016; le altre procedure dovranno necessariamente essere riavviate sulla base della nuova normativa.
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