L’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) ha modificato anche la disciplina relativa all’obbligo per i Comuni non capoluogo di avvalersi di Centrali di Committenza. Essendo stato abrogato il dlgs 163/2006, occorre oggi riferirsi all’’art. 37 del D.lgs. n. 50/2016.
Il nuovo Codice prevede quattro distinte modalità di espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi a seconda dei diversi importi posti a base di gara. La prima modalità riguarda l’acquisizione di lavori, beni e servizi per importi pari o inferiori a 1.000,00 euro + Iva; in questo caso il RUP può procedere autonomamente mediante affidamento diretto senza particolari formalità. La seconda modalità riguarda l’acquisizione di lavori, beni e servizi per importi superiori a 1.000,00 euro + Iva e inferiori a 40.000,00 euro + Iva; in questo caso il RUP può procedere attraverso affidamento diretto utilizzando il Mercato Elettronico o Albi Fornitori fiduciari costituiti a norma di legge ovvero per lavori fino a 150.000,00 + Iva mediante procedura negoziata semplificata con invito ad almeno cinque operatori. La terza modalità riguarda l’acquisizione di beni e servizi fino alla soglia europea pari a 209.000,00 euro (750.000,00 euro per i servizi sociali) e l’acquisizione di lavori fino a 1.000.000,00 euro; in questo caso il RUP potrà procedere all’espletamento di una procedura negoziata semplificata, invitando rispettivamente un numero minimo di cinque operatori (beni e servizi) o dieci operatori (lavori), utilizzando obbligatoriamente una piattaforma telematica centralizzata. Si precisa che, terminato il regime transitorio, potranno ricorrere a questa modalità di conferimento esclusivamente i Comuni non capoluogo che abbiano ottenuto dall’ANAC la qualificazione ad operare come Stazione Appaltante. La quarta modalità riguarda le procedure ordinarie, obbligatorie per importi superiori alla soglia europea per beni e servizi e per importi superiori a 1.000.000,00 euro per i lavori; in questo caso il RUP dovrà necessariamente operare avvalendosi di un Centrale di Committenza nelle forme individuate all’art. 37, comma 4.
Ai sensi dell’art. 37, comma 4 se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, laddove ricorra all’espletamento di una procedura ordinaria dovrà fare ricorso (a) a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; (b) ad unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento; (c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
E' più corretto ritenere che l’Unione di Comuni sia un ambito minimo, non obbligatorio, per ottemperare all’obbligo. Infatti la norma prevede che si possa ricorrere a questa formula soltanto se l’Unione sia già costituita al fine di evitare tentativi elusivi dell’applicazione della norma. Tuttavia per i Comuni non capoluogo è sempre possibile, anche in presenza di una Unione, aderire ad una o più modalità previste dall’art. 37, comma 4 mediante una forma associativa o consortile, ovvero ricorrendo ad una Centrale di Committenza o Soggetto aggregatore qualificato o ancora alle Province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro direttamente e autonomamente, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
Per svolgere procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, l’Ente deve essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38, che, nel periodo transitorio, si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del d.l. 18/12/2012 n. 179 convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221. In particolare, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché per l’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all’AUSA, possono procedere all’affidamento mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, detti Comuni devono procedere secondo una delle modalità individuate al comma 4 dell’art. 37.
Le stazioni appaltanti non iscritte all’AUSA procedono all’acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una stazione appaltante iscritta all’Anagrafe.
Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e fermi restanti gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, l’Autorità rilascerà il CIG ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano direttamente e autonomamente:
agli acquisti effettuati mediante il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa;
all’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
all’acquisto di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché all’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate.
A differenza della disciplina previgente, che qualificava i servizi sociali tra i servizi esclusi dall’ambito di applicazione del Codice, il d.lgs. 50/2016 prevede l’applicazione agli stessi delle norme del nuovo Codice al superamento della soglia prevista dall’art. 35 (appalti di importo pari o superiore a 750.000 euro) e introduce un regime differenziato soltanto per quanto concerne la pubblicazione degli avvisi (art. 142) e la possibilità di affidamento riservato alle organizzazioni del terzo settore (art. 143). Pertanto, agli affidamenti di servizi sociali si applica la disciplina contenuta nell’art. 37 del Codice in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze. In considerazione delle previsioni della legge 328/2000, gli obblighi di aggregazione e centralizzazione con riferimento agli affidamenti di servizi sociali possono essere assolti ricorrendo alle forme associative operanti nell’ambito territoriale di appartenenza. Restano fermi i divieti di far parte di più unioni di comuni (art. 32 TUEL) e di costituzione di più di un consorzio tra gli stessi enti locali (art. 31 TUEL).
I requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare sono individuati, in linea generale, dall’art. 47 del Codice. Inoltre, l’art. 216, comma 14, prevede che fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 83, comma 2, del Codice (che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai consorzi) si applica la parte II, titolo III, del d.p.r. 207/2010. Tra queste disposizioni sono ricomprese anche quelle che disciplinano la qualificazione dei consorzi ed, in particolare, l’art. 81 che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 7, del Codice.
Nel periodo transitorio, i certificati relativi all’esecuzione di lavori affidati con procedure di scelta del contraente svolte secondo le disposizioni del nuovo Codice, devono essere rilasciati dai soggetti competenti con le modalità telematiche predisposte dall’Autorità utilizzando l’allegato B disponibile sul sito dell’Autorità alla sezione «servizi», sottosezione «certificati di esecuzione lavori». I certificati relativi a lavori svolti all’estero devono essere inseriti nel casellario informatico a cura del Ministero degli affari esteri accedendo al servizio telematico disponibile sul sito dell’Autorità per l’emissione dei CELMAE.
Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite, nei sistemi informatici messi a disposizione dall’Autorità, informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie ivi descritte, l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente dell’11/5/2016.
Fino all’adozione degli atti dell’Autorità volti a disciplinare le modalità di funzionamento dell’Osservatorio restano fermi tutti gli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni previgenti, nonché le indicazioni fornite dall’Autorità negli atti a carattere generale adottati per la gestione dell’Osservatorio e del Casellario sia in relazione alle procedure avviate in vigenza del d.lgs. 163/06 che a quelle avviate dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice. Laddove, con riferimento a procedure bandite ai sensi del d.lgs. 50/2016, debbano essere inserite informazioni che non trovano esatta corrispondenza nelle fattispecie descritte nei modelli messi a disposizione dall’Autorità, l’inserimento dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni operative riportate nelle tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente dell’11/5/2016.
Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/0 in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG.
Alle procedure negoziate indette, a partire dal 20.4.2016, in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni del vecchio Codice, purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata.
Continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 alle procedure negoziate per i contratti di cui all’allegato IIB e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, in vigenza del d.lgs. 163/06, un avviso esplorativo (indagine di mercato) finalizzato a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché sia certa la data di pubblicazione dell’avviso (ad esempio perché avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o della Repubblica Italiana), la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara.
Agli affidamenti diretti o procedure negoziate in attuazione di accordi quadro i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06.
In caso di adesioni a tali convenzioni i cui avvisi sono stati pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. continuano ad applicarsi le disposizioni in esso contenute.
L’art. 216, comma 23, prevede che i progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione ai sensi dell’articolo 153 ovvero dell’articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, sono oggetto di valutazione di fattibilità economica e finanziaria e di approvazione da parte dell’amministrazione ai sensi delle norme del d.lgs. 50/2016. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.
Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, i progetti preliminari abbiano ottenuto l’approvazione dell’Amministrazione, alle relative procedure continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06.
Le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità per cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, non sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dovranno essere nuovamente presentate secondo la procedura individuata dall’art. 183, comma 15, del Codice.
In forza della previsione contenuta nell’art. 179, comma 3, del d.lgs. 50/2016, le disposizioni della parte IV del Codice (Partenariato Pubblico Privato), ivi compreso l’art. 183, si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi. Considerata l’identità normativa del partenariato per i lavori e per i servizi, si ritiene che per i progetti già in corso alla data di entrata in vigore del Codice, in assenza di esplicita previsione normativa, non esistano ragioni che ostano all’applicazione uniforme della disciplina alle due fattispecie. Pertanto, per le iniziative di finanza di progetto per le quali è già stata indetta la gara ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 163/2006 si continua ad applicare la previgente normativa; per le procedure per cui è stato individuato il promotore, ma non è ancora stata esperita la gara, si applica il d.lgs. 50/2016; le altre procedure dovranno necessariamente essere riavviate sulla base della nuova normativa.
Sede Legale ed Operativa
Piazza Gaetano Sessa
84084 - Fisciano (SA) - Italy
Centralino : +39 089 95.01.511
Ufficio : +39 089 95.01.517
Fax: +39 089 89.17.34
info@cucvalledellirno.it
cuc.valledellirno@legalmail.it